venerdì 2 maggio 2008

Question Authority sugli elenchi dei contribuenti




Tutta questa storia degli elenchi dei contribuenti distribuiti sul web sa di manfrina e di problemi di indirizzo che riguardano l'Authority e di stantie disquisizioni.

La normativa sulla pubblicità degli elenchi dei contribuenti è chiara nel DPR 600, ma il Garante sulla Privacy ha un atteggiamento contradditorio e per nulla lineare nel tempo. Infatti nel caso della Agenzia delle Entrate, invita a sospendere le pubblicazioni degli elenchi sul web in attesa di chiarimenti e adduce come motivo (in una intervista del suo Presidente e di uno dei componenti) la questione che i dati dei contribuenti sarebbero immediatamente di dominio mondiale (tramite stampa) grazie ai motori di ricerca e soprattutto che la pubblicazione sul web contravverrebbe alla norma dei limiti temporali per cui la disponibilità di tali elenchi è fissata in un anno dalla pubblicazione, mentre sul web sarebbe permanente. Come se le fotocopiatrici non esistessero da almeno 50 anni e Mauro Paissan non lo sapesse...

L'appunto appare specioso e soprattutto contraddice un parere della stessa Authority del 2000, quando per altro i motori di ricerca erano già attivi ed efficienti, anche se di fatto la pubblicità dei contribuenti sul web era limitata alla pubblicazione sulle pagine dei quotidiani Online e riguardava esclusivamente i contribuenti più facoltosi.
Se un documento è pubblico e non coperto da diritti, chiunque puo' infatti fornire ampia divulgazione e pubblicità al documento stesso, in ogni luogo, indipendentemente dalle modalità di deposito e del luogo di consultazione territoriale che rappresenta esclusivamente una barriera al libero accesso comprensibile quando la tecnologia (come nel 1973) non permetteva altro tipo di diffusione.

Privacy ed elenchi dei contribuenti con redditi alti (documento del Garante della Privacy del 2000)
La pubblicità dei nomi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia è lecita. La legge sulla privacy non ha infatti modificato la disciplina precedente riguardo alla messa a disposizione del pubblico di queste informazioni. In risposta ad una richiesta di chiarimenti del Ministero delle Finanze, il Garante ha evidenziato il quadro normativo in base al quale questo tipo di circolazione delle informazioni è consentito. L'Autorità ha ricordato anzitutto che la legge sulla riservatezza stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono divulgare questo genere di informazioni, di natura non sensibile, solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. In presenza di tale base normativa, i dati possono quindi essere oggetto anche di ulteriore circolazione da parte dei mezzi di informazione, senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati. Nel caso delle informazioni sull'ammontare complessivo di taluni redditi, è in vigore da tempo un'apposita disposizione antecedente alla legge n. 675 del 1996, e da essa non modificata, la quale prevede anzitutto la redazione e pubblicazione a cura del Ministero delle Finanze degli elenchi dei contribuenti dei quali è stato accertato il reddito e di quelli sottoposti a controlli in base a sorteggio. Tali elenchi comprendono i nomi dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito superiore a determinate soglie (art.69 del D.P.R. n.600/1973). La stessa norma prevede inoltre espressamente la formazione, per ciascun Comune, di elenchi nominativi di tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Gli elenchi devono essere depositati per un anno presso gli uffici delle imposte e presso le amministrazioni comunali ai fini della consultazione da parte di chiunque. Essendo, dunque, tali fonti destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati tratti da esse deve ritenersi lecita. Il chiarimento sulla diffusione degli elenchi dei contribuenti segue una serie di iniziative del Garante, che è intervenuto più volte, nel corso dei suoi tre anni di attività, con provvedimenti volti a chiarire aspetti importanti riguardanti la pubblicità dell'attività della pubblica amministrazione, l'accesso dei cittadini ai documenti della P.A. e la trasparenza nella circolazione delle informazioni a contenuto economico.

C'è da chiedersi se l'Autority non abbia due pesi e due misure, secondo la composizione dei membri che la compongono e non secondo indirizzi omogenei. L'attuale Garante si è insediato il 18 Aprile 2005. L'Autority per la privacy è un organo composto da 4 membri eletti dal Parlamento che rimangono in carica per 4 anni rinnovabili, la sede è a Roma.
Attualmente ne fanno parte Francesco Pizzetti (Pres), Giuseppe Chiaravalloti (vice), Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato, Giovanni Buttarelli (segretario).

Le Authority in Italia sono 11 con altre in formazione, probabilmente sottostrutturate hanno tuttavia spesso mostrato ritardi consistenti nella vigilanza (tipico il caso della CONSOB), giungendo ben più tardi della pubblica opinione su numerosi fatti eclatanti. I membri delle Authority sono eletti dal Parlamento, spesso i membri sono ex parlamentari e pertanto suddivisi in quote politiche, rappresentando pertanto spesso un duplicato per una difficile terzietà.

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